PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», è sostituito dal seguente:

      «1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all'articolo 6, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».

      2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all'articolo 6 e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle coppie di fatto componenti il medesimo nucleo familiare che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo da almeno tre anni e alle persone singole. Tra i coniugi e tra i membri delle coppie di fatto non deve sussistere e non deve avere

 

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avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».

      2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti».
      3. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, la parola: «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «soggetti».

Art. 3.

      1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente: «Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia, una coppia di fatto o persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi».

Art. 4.

      1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 184 del 1983, le parole: «salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore» sono soppresse.

Art. 5.

      1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti».
      2. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, la parola: «centoventi» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «sessanta».
      3. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «tra

 

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le coppie» sono inserite le seguenti: «e le persone».
      4. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «alla coppia» sono inserite le seguenti: «o alla persona».

Art. 6.

      1. L'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentita la coppia o la persona adottante, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia o della persona prescelta.
      2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
      3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda della coppia o persona affidataria, con ordinanza motivata.
      4. Se uno dei membri della coppia richiedente l'adozione muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro membro nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte.
      5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione

 

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può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta.
      6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, alla coppia o alla persona adottante e al tutore.
      7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo e il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 7.

      1. Al comma 3 dell'articolo 26 delle legge n. 184 del 1983 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 8.

      1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983, le parole: «degli adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia adottante».

Art. 9.

      1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ed i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «e la persona o la coppia adottante».
      2. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983, le parole: «ai genitori adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottante».
      3. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, raggiunta la maggiore età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici».

 

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Art. 10.

      1. Al comma 5 dell'articolo 29-bis della legge n. 184 del 1983, le parole: «entro i quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni».

Art. 11.

      1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 184 del 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) le parole: «agli aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli aspiranti all'adozione»;

          b) alla lettera f) le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia richiedente l'adozione»;

          c) alla lettera h) le parole: «i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia affidataria o adottiva».

Art. 12.

      1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «gli affidatari» sono inserite le seguenti: «il genitore o».

Art. 13.

      1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «nella famiglia» sono inserite le seguenti: «o presso la persona».
      2. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 35 della legge n. 183 del 1983, le parole: «nella famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la famiglia».

Art. 14.

      1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «può comunicare» sono inserite le seguenti: «al genitore o».

 

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Art. 15.

      1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 184 del 1983, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».

Art. 16.

      1. Al comma 2 dell'articolo 39-bis della legge n. 184 del 1983, le parole: «per le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti».

Art. 17.

      1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-ter della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti adottanti».

Art. 18.

      1. Al secondo comma dell'articolo 41 della legge n. 184 del 1983, le parole: «nella famiglia dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la coppia affidataria».

Art. 19.

      1. Il titolo IV della legge n. 184 del 1983 è abrogato. Le sue norme continuano ad applicarsi alle adozioni definitive pronunciate per effetto di esse e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro definizione.

Art. 20.

      1. Al primo comma dell'articolo 79 della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti».

 

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Art. 21.

      1. Il secondo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «In caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, coniugata o non coniugata, la coppia stessa dichiara al tribunale per i minorenni ovvero all'ufficiale di stato civile quale dei due cognomi intende trasmettere all'adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo, l'adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.

      2. I commi 3 e 4 dell'articolo 299 del codice civile sono abrogati.